Il Ministero dei trasporti con Decreto n. 553 del 1987 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze” stabilisce che le ambulanze devono essere dotate di estintore da conservare nella cabina di guida e, per le “ambulanze di soccorso” (tipo A), di un altro estintore da conservare nel comparto sanitario.
L’obbligo di tale dotazione è ribadito anche dal Decreto n. 487 del 20 novembre 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”.
Ulteriori disposizioni circa la carica minima degli estintori da installare sulle ambulanze sono definite dalle singole Regioni con apposite ordinanze.



